PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie con capofamiglia di età superiore a sessantacinque anni).

      1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede a rivedere, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle organizzazioni sindacali e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, le metodologie di rilevazione e la composizione del «paniere» per il calcolo dell'indice dei prezzi al consumo e dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al fine di adeguarle alla reale composizione dei consumi, tenendo anche conto della stagionalità dell'acquisto di alcuni prodotti di largo consumo, nonché ad istituire l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie con capofamiglia di età superiore a sessantacinque anni.
      2. A tutti i soggetti interessati ai sensi del comma 1, in particolare agli istituti di ricerca, l'ISTAT deve garantire la piena possibilità di disporre dei dati analitici delle rilevazioni e delle metodologie seguite, anche al fine di stimare gli effetti dell'aumento medio dei prezzi sulle diverse tipologie familiari.
      3. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: «il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati» sono sostituite delle seguenti: «il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie con capofamiglia di età superiore a sessantacinque anni».

 

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Art. 2.
(Rivalutazione delle pensioni al costo della vita).

      1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: «Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41» sono sostituite dalle seguenti: «La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo superiore al quintuplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20 novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al presente comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori determinati ai sensi del medesimo comma e quelli accertati».

Art. 3.
(Adeguamento delle pensioni all'incremento del prodotto interno lordo).

      1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1o gennaio 2007, i predetti aumenti sono stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a un valore pari ad una volta e mezzo il trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti».

 

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Art. 4.
(Incremento della deduzione per i redditi da pensione ai fini IRPEF).

      1. All'articolo 11, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, le parole: «pari a 4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 4.500 euro».

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. Con legge finanziaria si provvede a quantificare l'onere determinato dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge e alla relativa copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 si provvede mediante parte del gettito derivante dall'imposta sulle successioni e donazioni sui grandi patrimoni, che è ripristinata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Conseguentemente, l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della citata legge n. 383 del 2001 sono abrogati.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.